Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono concesse dalle regioni che provvedono, altresì, alla gestione dei relativi fondi in modo diretto o avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle disposizioni in essa contenute, le regioni adottano, con propri regolamenti, apposite norme per:

          a) stabilire le modalità per la gestione dei fondi di cui al comma 1 in relazione all'opzione prescelta ai sensi del medesimo comma;

          b) definire i criteri per l'individuazione delle priorità nella concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 e per la conseguente predisposizione delle graduatorie dei beneficiari;

          c) fissare i requisiti necessari per avere diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 2 e le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei medesimi requisiti;

 

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          d) stabilire le procedure per la revoca delle agevolazioni di cui all'articolo 2, tenuto conto, in particolare, di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.